Art. 38.
(Mozione di sfiducia nei confronti del presidente della regione).

      1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della regione mediante mozione motivata,

 

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sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata a maggioranza assoluta per appello nominale. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni dalla data della sua presentazione.
      2. A seguito dell'accoglimento della mozione di sfiducia nonché in caso di impedimento permanente, rimozione o dimissioni, l'incarico di presidente della regione è assunto dal vicepresidente indicato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l).
      3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del vicepresidente subentrato al presidente della regione, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio stesso.
      4. Lo scioglimento del consiglio regionale comporta lo scioglimento dei consigli provinciali.